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a cura del Dr. Raffaele Caracciolo
Responsabile Nazionale Settore Auto ADICONSUM

In questi ultimi anni sono cambiati profondamente i rapporti tra chi compra, chi vende, chi costruisce e chi assiste. Di conseguenza per restare aggiornati occorrono alcune condizioni indispensabili che ogni Autoriparatore è tenuto a sapere per effettuare "in sicurezza" ciò che le nuove Leggi hanno messo a disposizione del proprio business.
LA RELAZIONE TRA OFFICINA E CONSUMATORE
ALL’ ACCETTAZIONE SI STABILISCE UN “CONTRATTO D’ OPERA”, SOGGETTO AL CODICE DEL CONSUMO, compreso il recente D. Lgs. 146 sulle pratiche “sleali”.
Le mancate informazioni prima della “vendita” su alternative, rischi, istruzioni per l’uso, ecc.. sono direttamente sanzionabili dall’authority per il libero mercato.
L’OFFICINA SI ASSUME QUINDI LA RESPONSABILITÀ DELLA CONFORMITÀ CONTRATTUALE DI OGNI MATERIALE FORNITO E DI OGNI LAVORAZIONE EFFETTUATA:
○ La Garanzia legale è fissata per legge a 24 mesi.
○ Eventuali limiti nelle condizioni di fornitura dal ricambista all’Officina, se in contrasto con il Codice del Consumo NON possono essere scaricati sul Consumatore.
○ Eventuali difetti di conformità e le loro conseguenze devono essere sanati a cura e spese dell’Officina e senza eccessivi disagi per il Consumatore.
Nel “contratto” entrano anche le “ragionevoli aspettative” del consumatore:
○ Attenzione all’accettazione!!
○ Patti chiari amicizia lunga, documentare ciò che si fa NON è burocrazia, ma serietà e protezione del vostro business.
Direttiva "MONTI" e le GARANZIE ESTESE
• In sostanza le prestazioni di manutenzione durante la garanzia, coprono, in tutto o in parte, gli oneri derivanti dalla Garanzia di Buon Funzionamento.
• La tesi di alcuni è che poiché la estensione non è dovuta per legge, è lecito condizionare i servizi alla esecuzione dei tagliandi presso le Officine Autorizzate.
• Non è così: se il veicolo è venduto con un periodo "x" di garanzia, i principi della Monti si applicano integralmente per lo stesso periodo.
• La Monti e la legge sulla Garanzia (D.lgs. 24) si intrecciano, ma non si condizionano.
Direttiva MONTI e le ESTENSIONI DI GARANZIA
- Ad oggi sono un rapporto contrattuale separato dalla vendita del veicolo, liberamente sottoscritto, quindi è formalmente legittimo collegare le prestazioni di “garanzia” all’esecuzione dei tagliandi presso la rete autorizzata.
- ADICONSUM ha richiesto una circolare interpretativa al MSE che chiarisca che per ogni contesto di garanzia, si applica il regolamento Europeo 1400.
- Ma la pubblicità delle case può essere utilizzata a favore delle Officine indipendenti.
Se il cliente è interessato od incuriosito al concetto di “estensione di garanzia” spiegate di cosa si tratta, ed offrite il servizio di “Manutenzione Protetta” (© 2007 R.Caracciolo) che, in quanto non cita il termine garanzia, permette all’Officina di diventare l’unico referente dell’automobilista per ogni problema. In pratica si tratta di offrire un pacchetto di servizi della rete, che prevedano prestazioni specifiche in caso di guasto, che non sarebbe dovuto accadere.
Questo è valore, altro che estensione di garanzia!!

Naturalmente bisogna essere all' altezza della situazione, mettendo da parte l' antica tipologia di lavoro per far spazio a Professionalità e Servizio, rispondendo al Cliente del giorno d'oggi che richiede una Struttura adeguata e soprattutto Qualificata.
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